Estratto circolare E.n.p.a.l.s. : Circolare N° 21 del 04-06-200

 

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

 

 

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano

   attività nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti

    economici con sportivi professionisti

Alle Sedi Compartimentali e Sezioni

    Distaccate

LORO SEDI

 

 

 

 

 

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale

LORO SEDI

 

 

 

Circolare   n.  21  del 4/6/2002

Protocollo n.  12  /CS

 

 

e, p.c.

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  1

 

Al Sig. Commissario Straordinario

Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza

    per la gestione del Fondo speciale per

    calciatori, allenatori di calcio e sportivi

    professionisti

Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale

LORO SEDI

 

Oggetto:

Il certificato di agibilità.

 

Sommario

Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede all’obbligo del possesso del certificato di agibilità al fine di fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione sottoscritta dall’Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una più capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all’utenza. E’ stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente il “dilettantismo” nell’ottica di salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione dell’arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico/amatoriale.

 

 

Premessa.

 

Nell’occasione del riesame della normativa che presiede all’obbligo del possesso del certificato di agibilità per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l’importanza che riveste per il lavoratore l’iscrizione all’Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica del soggetto protetto.

 

Si rammenta altresì che l’obbligo del versamento contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del certificato di agibilità o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell’Ente di previdenza.

 

L’obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale obbligatorio.

 

In tale ipotesi, i contributi versati all’ENPALS sono utili ai fini della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta al lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

 

Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che consentono l’esonero dalla richiesta del certificato di agibilità e dal conseguente pagamento dei contributi, nell’ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo l’ENPALS è fortemente impegnato a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo l’Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002

[...] omissis

5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali.

 

Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.

 

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso).

 

Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al precedente punto 4.

 

Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.

 

Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l’Enpals.

 

Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all’articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E’ questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante” e l’esibizione sia configurabile come prestazione d’opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.

 

Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità”.

 

Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati.

 

Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l’attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4. 

[...] omissis

 

6. Altre situazioni particolari.

 

L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

 

Per quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e di pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell’organizzazione dell’evento.

 

Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano l’evento, una formazione sociale di artisti, su quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del relativo versamento dei contributi.

 

Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai privati che organizzano l’evento si ricorda che l’adempimento è a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947 l’obbligo di accertarsi che quest’ultimi siano in possesso del certificato di agibilità.

 

 

ASSOMUSICA

Federazione Nazionale dei Complessi e delle Attività Musicali Amatoriali ed Artistiche

00192 ROMA VIA GERMAN1CO, 197

06/3 24 20 08- FAX 06/3 24 20 33

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