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SERVIZIO
CONTRIBUTI E VIGILANZA
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A
tutte le Imprese dello spettacolo
Agli
Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo
dello spettacolo
A
tutte le società che intrattengono rapporti
economici con
sportivi professionisti
Alle
Sedi Compartimentali e Sezioni
Distaccate
LORO
SEDI
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Ai
Servizi ed Uffici della Direzione Generale
LORO
SEDI
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Circolare
n. 21
del 4/6/2002
Protocollo
n. 12
/CS
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e,
p.c.
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Allegati:
1
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Al
Sig. Commissario Straordinario
Ai
Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza
per la gestione del
Fondo speciale per
calciatori,
allenatori di calcio e sportivi
professionisti
Ai
Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO
SEDI
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Oggetto:
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Il
certificato di agibilità.
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Sommario
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Nella presente circolare viene
riesaminata complessivamente la normativa che presiede
all’obbligo del possesso del certificato di agibilità al
fine di fornire un quadro completo in tale materia e per
uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto
anche della vigenza di una convenzione sottoscritta
dall’Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è
instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana
Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una più
capillare presenza sul territorio, un migliore servizio
all’utenza. E’ stata inoltre analizzata la complessa
problematica inerente il “dilettantismo” nell’ottica di
salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel
contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione
dell’arte svolta dagli operatori del settore
dilettantistico/amatoriale.
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Premessa.
Nell’occasione
del riesame della normativa che presiede all’obbligo del possesso
del certificato di agibilità per determinate categorie di
lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare
l’importanza che riveste per il lavoratore l’iscrizione
all’Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei relativi
contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione
della posizione pensionistica del soggetto protetto.
Si
rammenta altresì che l’obbligo del versamento contributivo
grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei
contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa
(quali la mancata richiesta del certificato di agibilità o la
mancata presentazione della modulistica richiesta) il lavoratore
non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell’Ente di
previdenza.
L’obbligo
del versamento contributivo grava anche con riferimento ai
lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un
diverso regime previdenziale obbligatorio.
In
tale ipotesi, i contributi versati all’ENPALS sono utili ai fini
della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo
riconosciuta al lavoratore la facoltà di ricongiungere o
totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti presso
diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono altresì
dare luogo ad un ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi
dei requisiti richiesti dalla legge.
Si
evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate
con particolare attenzione le circostanze che consentono l’esonero
dalla richiesta del certificato di agibilità e dal conseguente
pagamento dei contributi, nell’ottica di tutelare i lavoratori
dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo
l’ENPALS è fortemente impegnato a contrastare i comportamenti
elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo l’Ente
ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del
territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno
2002
[...]
omissis
5. Formazioni dilettantistiche o
amatoriali.
Il
possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e
non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di
manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali
(complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi
parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche,
complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e
rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di
divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche,
a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la
cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di
retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.
La
manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito,
ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè
compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della
manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati
dall’Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30
aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti
locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non
sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le
donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo
di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche
mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun
compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso).
Quando
per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano
interamente destinati alle finalità associative e a compensazione
degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o
vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3
del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le
prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite
certificazioni con le stesse modalità descritte al precedente punto
4.
Inoltre,
non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché
le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia,
organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o
educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli
artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni
sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è
presenza di pubblico pagante.
Pertanto
i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano
spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità
gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in
cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già
iscritti presso l’Enpals.
Di
contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se
definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e
complementari alla normale attività commerciale propria delle
imprese di cui all’articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del
1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per
le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come
servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto
di un corrispettivo. E’
questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi
offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non
immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o
concerti. La natura di servizio destinato a titolo
oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi
siano assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante”
e l’esibizione sia configurabile come prestazione d’opera, da
ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria,
dal carattere della onerosità.
Con
riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio
espresso dalla Corte di
Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304,
secondo cui “Ogni attività oggettivamente configurabile come
prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo
oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso
istituito affectionis vel
benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della
prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di
subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro,
ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa
rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata
da chi afferma la gratuità”.
Per
tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in
essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non
commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di
agibilità senza oneri decadono automaticamente, in quanto il
predetto specifico certificato, non più necessario, non sarà più
considerato utile per attestare la natura dilettantistica o
amatoriale delle prestazioni rese dagli associati.
Potranno
essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure
stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività
artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano
l’attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali,
agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di
cui al precedente punto 4.
[...]
omissis
6. Altre situazioni particolari.
L’esclusione
dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità,
nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con
riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da
bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con
riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da
oratori, associazioni con
riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di
cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione
sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali
di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri una vera
e propria attività di spettacolo.
Per
quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali
pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni,
ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e
di pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal
gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o
scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell’organizzazione
dell’evento.
Nel
caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che
organizzano l’evento, una formazione sociale di artisti, su
quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di
agibilità e del relativo versamento dei contributi.
Per
i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai
privati che organizzano l’evento si ricorda che l’adempimento è
a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che
in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2
del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello
spettacolo di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 708
del 1947 l’obbligo di accertarsi che quest’ultimi siano in
possesso del certificato di agibilità.
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